Ordinanza interlocutoria Numero: 11174, del 26/04/2024 Ordinanza interlocutoria | Materia: Principi di diritto comunitario Oggetto Giudicato – Contratto preliminare di vendita – Clausola penale manifestamente eccessiva – Riduzione – Giudicato interno – Tutela consumatore ai sensi della Direttiva 93/13/CEE – Questione sollevata per la prima volta in sede di rinvio – Rilievo d’ufficio.

Presidente: M. Bertuzzi

Relatore: C. Trapuzzano

L’esito in sintesi

La Sezione Seconda civile ha chiesto, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:

«Se l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati:

(a) nel senso che ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;

(b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio;

(c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio.»

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FONTE

https://www.cortedicassazione.it/

 

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