Corte di Cassazione-Ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17/07/2023 Processo civile Opposizione a decreto ingiuntivo – Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni – Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale – Conseguenze – Questioni di massima di particolare importanza.

La Sezione Prima civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute sino ad ora non espressamente affrontate e suscettibili di porsi in un numero rilevante di casi: a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Presidente: A. Valitutti

Relatore: G. Mercolino

 

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