Corte di Cassazione Sentenza 28/03/2024 n. 8486 Processo civile Oggetto Impugnazione incidentale tardiva – Processo con pluralità di parti – Interesse rilevante – Individuazione – Consumazione del potere d’impugnazione – Condizioni.

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi sulle questioni, rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17 luglio 2023, ritenute di massima di particolare importanza, oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico – hanno statuito che:

  • l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva;
  • il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

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FONTE

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