COMUNICATO STAMPA n. 178/23 Lussemburgo, 23 novembre 2023 Sentenza della Corte nella causa C-354/22 | Weingut A Vinificazione ed etichettatura dei vini: un viticoltore può indicare la propria azienda viticola anche se la pressatura avviene nei locali di un altro viticoltore

Sentenza della Corte nella causa C-354/22 | Weingut A
Vinificazione ed etichettatura dei vini: un viticoltore può indicare la
propria azienda viticola anche se la pressatura avviene nei locali di un
altro viticoltore
Ciò presuppone tuttavia che, per il tempo necessario, solo il viticoltore eponimo utilizzi il torchio dato in
locazione e che diriga la pressatura e la controlli strettamente e in permanenza
Un viticoltore della regione tedesca della Mosella utilizza i termini «Weingut» (tenuta viticola) e «Gutsabfüllung»
(imbottigliamento nella tenuta) per vino che produce con uve provenienti da vigneti presi in affitto a circa 70 km
dalla propria azienda. Per contratto, i vigneti affittati sono coltivati dal loro proprietario secondo le istruzioni del
viticoltore eponimo. Al termine delle vendemmie, un impianto di pressatura dato in locazione è disponibile in
esclusiva, per 24 ore, per la trasformazione delle uve provenienti dai vigneti presi in affitto, secondo le pratiche
enologiche del viticoltore eponimo. Quest’ultimo trasporta poi nella propria azienda il vino ottenuto.
Il Land Renania – Palatinato considera che il viticoltore eponimo non può utilizzare i termini in questione per il vino
vinificato nei locali dell’altro viticoltore. Perché determinati termini che si riferiscono a un’azienda viticola eponima,
come «Weingut», possano essere utilizzati, il diritto dell’Unione1 dispone infatti che il prodotto vitivinicolo sia
ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e che la vinificazione sia
interamente effettuata nell’azienda 2
.
Investita della controversia, la Corte amministrativa federale tedesca ha interpellato la Corte di giustizia in merito a
quest’ultima condizione.
La Corte osserva in primis che, secondo il diritto dell’Unione, i termini in questione, che mirano a garantire una
qualità superiore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione
geografica protetta (IGP). Spetta alla Corte amministrativa federale verificare se i vigneti affittati a 70 km dall’azienda
viticola eponima siano coperti dalla DOP o dall’IGP di quest’ultima.
Dopodiché, la Corte constata che la nozione di «azienda» e quindi l’uso dei termini di cui trattasi non sono
limitati ai soli terreni di proprietà del viticoltore eponimo o situati in loro prossimità. Essi possono estendersi a
vigneti presi in affitto e ubicati altrove, purché il viticoltore eponimo assuma la direzione effettiva, il
controllo stretto e permanente nonché la responsabilità dei lavori di coltivazione e di raccolta delle uve.
Se queste stesse condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda la pressatura in un torchio preso in
locazione per un breve periodo presso un’altra azienda e purché tale torchio sia messo a disposizione esclusiva
dell’azienda viticola eponima per il tempo necessario, la vinificazione può essere considerata interamente
effettuata in quest’ultima azienda.
Le stesse condizioni si applicano, peraltro, quando sono i collaboratori dell’azienda viticola che dà in locazione il
torchio a effettuare la pressatura. Tale operazione deve essere effettuata conformemente alle proprie prescrizioni

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FONTE

https://curia.europa.eu/

 

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