In Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 28 del 10 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (Class Action) che abroga la direttiva 2009/22/CE

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (Class Action).

La direttiva sulla Class Action muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza.

In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (nell’accezione di cui all’articolo 3, numero 10, della direttiva, che è stato attuato nel presente schema di decreto legislativo attraverso la locuzione “provvedimenti compensativi”), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea, di cui all’allegato I della direttiva.

Con la nuova Class Action, il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Le modifiche al Codice del Consumo

Atteso che il perseguimento degli obiettivi europei non può prescindere dall’analisi del substrato normativo su cui le azioni rappresentative incidono, viene evidenziato come la legge 12 aprile 2019, n. 31, con l’introduzione del titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del codice di procedura civile, abrogando gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo e riformando la materia delle azioni collettive, ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Viste le peculiarità caratterizzanti lo strumento di tutela europeo, sono state dettate specifiche disposizioni processuali rinviando, laddove possibile, alla disciplina del modello nazionale dei procedimenti collettivi e rendendo applicabile, laddove compatibile, il rito semplificato di cui al capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

In considerazione dell’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’allegato I della direttiva e nell’intento di valorizzare l’identità dei soggetti destinatari delle tutele europee, è stato modificato il codice del consumo a cui si è voluta attribuire la veste di sedes materiae della nuova azione rappresentativa, deputata alla tutela dei consumatori.

Il codice del consumo, infatti, quale testo normativo di riassetto degli istituti a tutela dei consumatori, assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un’ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore.

In una prospettiva sistematica, si osserva, infatti, che il legislatore ha inserito nel medesimo corpus normativo, da un lato, le disposizioni in materia di “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” di cui al titolo II-bis della parte V (articolo 141 e seguenti); dall’altro lato, le disposizioni in materia di “Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”, di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. enforcement).

 

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