Non è condivisibile la tesi secondo la quale l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa sia precluso alle imprese già insolventi e che l’istituto sia dunque applicabile alle sole insolvenze sopravvenute nel corso del percorso di composizione negoziata in quanto apparirebbe incongrua la scelta del legislatore di costruire una norma applicabile alle rare ipotesi in cui l’impresa divenga insolvente nell’arco di tempo dei pochi mesi di durata delle trattative.
Coerente con tale impostazione sono:
– la scelta del legislatore di non prevedere alcun filtro di ammissibilità all’accesso al percorso di composizione negoziata;
– la previsione secondo la quale la commissione di cui all’art. 13 CCI si debba limitare sempre e comunque a nominare l’esperto di cui all’art. 12;
– il fatto che le misure protettive ex art. 18 CCI scattino automaticamente dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della istanza di applicazione delle stesse e dell’accettazione dell’esperto;
– la sterilizzazione, contenuta nell’art. 12 del codice della crisi, dei poteri del pubblico ministero (art. 38 CCI) la cui iniziativa è pertanto incompatibile con la composizione negoziata;
– il test di autodiagnosi, il quale non richiede che l’imprenditore dimostri l’inesistenza di uno stato di insolvenza, mentre l’attribuzione dei punteggi e le attività da intraprendere ai fini della reversibilità dello squilibrio prevedano anche situazioni gravissime, affrontabili solo attraverso l’abbandono, mediante cessione, dell’attività da parte dell’imprenditore.
Alla luce dei rilievi che precedono, al fine di decidere della conferma o revoca delle misure protettive, l’attenzione del giudice deve rivolgersi non tanto alla verifica dello stato di insolvenza quanto al risanamento dell’impresa attraverso le trattative con i creditori ai quali viene presentato un piano che dovrebbe convincerli ad accettare la sospensione del potere di azione a fronte di una ragionevole prospettiva di risanabilità.
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FONTE
http://www.ilcaso.it/sentenze/