Sentenza della Corte nella causa C-46/23 | Újpesti Polgármesteri Hivatal Protezione dei dati personali: l’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente, anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato

La cancellazione può riguardare sia i dati raccolti presso tale interessato sia quelli provenienti da un’altra
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Nel 2020 l’amministrazione comunale di Újpest (Ungheria) ha deciso di aiutare finanziariamente le persone rese più
fragili dalla pandemia di Covid-19. A tal fine, essa ha chiesto all’erario ungherese e all’ufficio governativo del quarto
distretto di Budapest-Capitale di fornirle i dati personali necessari alla verifica delle condizioni di ammissibilità per
l’ottenimento dell’aiuto.
Avvertita da una segnalazione, l’autorità ungherese incaricata della protezione dei dati (in prosieguo: l’«autorità di
controllo») ha constatato che sia l’amministrazione di Újpest sia l’erario ungherese e l’ufficio governativo avevano
violato le norme del RGPD 1. A tale titolo sono state inflitte sanzioni pecuniarie.
L’autorità di controllo ha rilevato che l’amministrazione di Újpest non ha informato gli interessati, entro il termine di
un mese impartito a tal fine, né dell’utilizzo dei loro dati, né della finalità del medesimo, né dei loro diritti in materia
di protezione dei dati. Inoltre, essa ha ordinato all’amministrazione di Újpest di cancellare i dati delle persone
ammissibili all’aiuto che non avevano richiesto l’aiuto medesimo.
L’amministrazione di Újpest contesta tale decisione dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale (Ungheria). Essa ritiene
che l’autorità di controllo non abbia il potere di ordinare la cancellazione dei dati personali in assenza di una previa
richiesta presentata a tal fine dall’interessato.
La Corte ungherese chiede alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD.

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FONTE

https://curia.europa.eu/

 

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