La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) non può costituire il presupposto per formulare nuove domande, introdurre nuove eccezioni o prospettare motivi aggiunti ex art. 24, D. Lgs. 546/1992. In base a tale principio, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della puglia ha respinto l’appello del contribuente. Spiegano i giudici che la CTU non può essere utilizzata al fine di sollevare la parte dall’onere di provare quanto assume. Nel contenzioso tributario, infatti, la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti. Nel caso in esame, pertanto, risultavano del tutto insussistenti le condizioni richieste dalla norma affinchè il giudice disponesse una consulenza tecnica d’ufficio poiché la parte non aveva allegato alcun elemento minimamente idoneo a comportare una diversa quantificazione della pretesa.
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