Ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14/03/2023 SOCIETÀ – Cancellazione della società – Responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione – Incidenza sull’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria oppure sulla legittimazione passiva del socio nel processo instaurato nei confronti della società – Eventuali conseguenze sull’onere della prova.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici: «se la condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito dell’una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione-merito» e della affermata natura dinamica dell’interesse ad agire, che come tale può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione.».

Presidente: E. Bruschetta

Relatore: L. Caradonna

 

Si continui  a leggere in

FONTE

https://www.cortedicassazione.it/

 

(58)