Magistratura e società Dante Poeta giudice? di Giulio Ferroni professore emerito, Università La Sapienza Ancora una recensione del saggio di L. Terrusi Onde convenne legge per fren porre. Dante e il Diritto edito da Cacucci (2022) per la collana Biblioteca di cultura giuridica diretta da Piero Curzio.

Il rapporto tra Dante e il diritto è stato studiato e valutato da punti di vista diversi, anche con prospettive tra loro opposte: c’è chi ha creduto di trovare nella sua opera solo una competenza molto generica, nel quadro della sua conoscenza filosofica, e chi al contrario vi ha individuato una competenza diretta, non senza risvolti di tipo tecnico, acquisiti anche con studi specifici. È vero peraltro che anche chi sottovaluta i caratteri giuridici della Monarchia, il trattato scritto da Dante per sostenere le prerogative dell’Impero di contro alle ambizioni temporali della Chiesa, non può negare il fatto che esso sia stato oggetto di vivo interesse, tra consensi e rifiuti polemici, proprio in ambito giuridico, per il rilievo che vi assumono categorie che, prima che politiche, ideologiche, religiose, sono specificamente giuridiche.

Se Dante non fu e non poté essere un maestro di diritto, come il suo amico e poeta Cino da Pistoia, ebbe certamente quelle competenze che nel mondo comunale variamente circolavano tra chi, come lui, aveva assunto impegni istituzionali, amministrativi: l’attenzione al diritto, e la stessa conoscenza del Digesto, era un dato essenziale nell’articolazione dei poteri municipali, nelle scelte culturali coinvolte nella politica cittadina (e basta risalire al suo maestro Brunetto Latini). Nella cultura di Dante il diritto costituiva un necessario strumento per l’esercizio della vita civile, offrendo norme e regole per lo scambio e la relazione tra gli esseri umani: fondamento istituzionale delle possibilità e dei limiti dell’esistenza terrena, del suo dispiegarsi secondo giustizia.

Per lui non potevano essere in nessun modo concepibili una filosofia e una politica che ignorassero il rilievo del diritto: che egli considerava comunque in un’ampia prospettiva filosofica, nella sua visione globale e integrale dell’essere sociale, rinviante in ultima analisi alla superiore giustizia divina, ma senza trascurare il rilievo e la necessità di una giustizia umana, di una sua gestione articolata, circostanziata, rivolta alle esperienze e alle occasioni più particolari e definite.

Su questo orizzonte si appoggia la vera e propria definizione del diritto, che Dante formula (correggendo la definizione di Celso registrata da Ulpiano), nella Monarchia, II, V, 1: «ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat sotietatem, et corrupta corrumpit».  A sostegno di questa definizione, con l’appoggio di riferimenti a Cicerone e a Seneca, si afferma poi che finalità del diritto è il «bonum commune»; e quanto alle leggi, debbono «homines devincire ad invicem propter Comunem utilitatem».

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FONTE :https://www.questionegiustizia.it/

 

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