Lussemburgo, 7 dicembre 2023 Sentenze della Corte nella causa C-634/21 | SCHUFA Holding (Scoring) e nelle cause riunite C-26/22 e C64/22 | SCHUFA Holding (Esdebitazione) Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) osta a due pratiche di trattamento dei dati di società che forniscono informazioni commerciali

Sentenze della Corte nella causa C-634/21 | SCHUFA Holding (Scoring) e nelle cause riunite C-26/22 e C64/22 | SCHUFA Holding (Esdebitazione)
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) osta a due
pratiche di trattamento dei dati di società che forniscono informazioni
commerciali
Mentre lo «scoring» è autorizzato solo a determinate condizioni, la conservazione prolungata di informazioni
sulla concessione di un’esdebitazione è contraria al RGPD
Diversi cittadini contestano dinanzi al tribunale amministrativo di Wiesbaden (Germania) il rifiuto del competente
garante per la protezione dei dati di agire contro talune attività della SCHUFA, una società privata che fornisce
informazioni commerciali i cui clienti sono, in particolare, banche. Essi si oppongono concretamente allo «scoring»
nonché alla conservazione di informazioni relative alla concessione di un’esdebitazione riprese da registri pubblici.
Lo «scoring» è un metodo statistico matematico che consente di determinare una previsione sulla probabilità di un
comportamento futuro, come il rimborso di un credito. Le informazioni relative alla concessione di un’esdebitazione
sono conservate per sei mesi nel registro pubblico tedesco delle insolvenze, mentre un codice di condotta delle
società tedesche che forniscono informazioni commerciali prevede, per le banche dati di competenza di queste
ultime, una durata di conservazione di tre anni. Il tribunale amministrativo chiede alla Corte di giustizia di precisare
la portata della protezione dei dati personali, come prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD) 1
.
Per quanto riguarda lo «scoring», la Corte dichiara che esso deve essere considerato un «processo decisionale
automatizzato» in linea di principio vietato dal RGPD, qualora i clienti della SCHUFA, quali le banche, gli
attribuiscano un ruolo determinante nell’ambito della concessione di crediti. Secondo il tribunale
amministrativo di Wiesbaden, questo è ciò che avviene. Spetta a tale tribunale valutare se la legge federale tedesca
sulla protezione dei dati contenga, conformemente al RGPD, un’eccezione valida a tale divieto. In caso affermativo,
esso dovrà ancora verificare se siano soddisfatte le condizioni generali previste dal RGPD per il trattamento dei dati.
Per quanto riguarda le informazioni relative alla concessione di un’esdebitazione, la Corte dichiara contrario al
RGPD il fatto che agenzie private conservino tali dati più a lungo del registro pubblico dei fallimenti. Infatti,
l’esdebitazione riveste un’importanza esistenziale per la persona interessata, in quanto ha lo scopo di consentire a
quest’ultima di partecipare nuovamente alla vita economica. Orbene, tali informazioni sono sempre utilizzate come
fattore negativo nella valutazione della solvibilità della persona interessata. Nel caso di specie, il legislatore tedesco
ha previsto una memorizzazione dei dati per sei mesi. Esso ritiene quindi che, al termine dei sei mesi, i diritti e gli
interessi della persona interessata prevalgano su quelli del pubblico a disporre di tale informazione.
Nei limiti in cui la conservazione dei dati è illecita, come avviene oltre i sei mesi, la persona interessata ha
diritto a che tali dati siano cancellati e l’agenzia è tenuta a cancellarli senza ingiustificato ritardo.
Per quanto riguarda la conservazione parallela di siffatte informazioni da parte della SCHUFA durante tali sei

Direzione della Comunicazione
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mesi, spetta al tribunale amministrativo ponderare gli interessi in gioco al fine di valutarne la liceità. Qualora esso
dovesse concludere che è lecita la conservazione parallela durante sei mesi, l’interessato disporrà comunque di un
diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati e di un diritto alla loro cancellazione, a meno che la SCHUFA non
dimostri l’esistenza di legittimi motivi cogenti.
Infine, la Corte sottolinea che i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su qualsiasi
decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (C-634/21 nonché C-26/22 e C-64/22) sono pubblicati sul sito
CURIA il giorno della pronuncia.

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