Le SU sul danno da perdita dei capitali conferiti in società fiduciaria Cassazione Civile, Sez. Un, 27 aprile 2022, n. 13143 – Pres. D’Ascola, Rel. Terrusi

 

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione;
  • in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza

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Fonte https://www.dirittobancario.it/art/le-su-sul-danno-da-perdita-dei-capitali-conferiti-in-societa-fiduciaria/

 

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