Il Parlamento UE, con Risoluzione legislativa del 13 marzo 2024, ha approvato in prima lettura la proposta di modifica (COM/2023/0649) della Direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (c.d. Direttiva sull’ADR).

La proposta modifica la Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302 (sui pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati), (UE) 2019/2161 (per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori) e (UE) 2020/1828 (relativo alla sicurezza generale dei prodotti).

Fra gli obiettivi della direttiva sull’ADR modificata si rinvengono:

  • L’adeguamento del quadro ADR ai mercati digitali, includendo esplicitamente un’ampia gamma di diritti dei consumatori dell’UE che non possono essere descritti espressamente nei contratti o che riguardano fasi precontrattuali
  • Il potenziamento del ricorso all’ADR nelle controversie transfrontaliere attraverso un’assistenza più personalizzata ai consumatori e ai professionisti
  • La semplificazione delle procedure ADR a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, compreso riducendo gli obblighi di comunicazione degli organismi ADR e gli obblighi di informazione dei professionisti, incoraggiando nel contempo questi ultimi ad aumentare il loro impegno nei reclami ADR mediante l’introduzione di un obbligo di risposta. Per conseguire tali obiettivi la presente proposta propone gli elementi riportati di seguito
  • L’ampliamento dell’ambito di applicazione materiale e geografico della direttiva sull’ADR, per includere:
    • tutti i tipi di controversie in materia di diritto dell’UE sulla protezione dei consumatori (ossia non solo quelle riguardanti un contratto). Un problema posto dall’attuale direttiva consiste nel fatto che il suo ambito di applicazione è definito in modo restrittivo e può pertanto escludere le controversie relative alle fasi precontrattuali o ai diritti previsti dalla legge, quali il cambio di fornitori di servizio o la protezione dal geoblocco
    • le controversie tra consumatori dell’UE e professionisti di paesi terzi (che potranno partecipare alle procedure ADR su base volontaria, analogamente a quanto avviene per i professionisti dell’UE)
  • La richiesta ai professionisti di rispondere a una domanda di un organismo ADR riguardo alla loro intenzione di partecipare o meno alla procedura ADR proposta, senza imporre loro la partecipazione alle procedure ADR

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