Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 relativo al Registro dei pegni mobiliari non possessori –

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 relativo al Registro dei pegni mobiliari non possessori – Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatoreModalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all’art. 1, co. 3, del dl n.2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

Il titolo relativo al pegno mobiliare non possessorio dovrà essere inviato con modalità telematica assieme alla relativa domanda, anche ai fini dell’eventuale richiesta di registrazione, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento

L’invio della domanda viene considerato come non effettuato nel caso in cui le informazioni trasmesse non risultino conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

La registrazione del titolo del pegno mobiliare non possessorio è prevista in via esclusiva con modalità telematiche, fatti salvi i casi relativi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente.

La registrazione del titolo avviene a seguito della trasmissione ed è considerata come effettuata quando i dati, compresi quelli relativi al pagamento, sono ricevuti correttamente dal sistema informativo.

L’Agenzia delle Entrate attesta la corretta ricezione dei titoli attraverso le ricevute previste dall’articolo 7 del provvedimento in oggetto.

Il certificato di eseguita formalità è sottoscritto digitalmente dal conservatore e viene restituito al richiedente mediante il servizio telematico con l’indicazione della data e del numero di iscrizione.

Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli relativi al pegno mobiliare non possessorio e le domande, dovrà indicare al richiedente i motivi di rifiuto.

Si ricorda che il pegno mobiliare non possessorio si costituisce per contratto e ha effetto verso i terzi unicamente con l’iscrizione nel registro informatizzato dei pegni non possessori dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 59/2016 prevede che dal momento dell’iscrizione il pegno è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

L’iscrizione nel registro dei pegni non possessori ha una durata di 10 anni, rinnovabile mediante una nuova iscrizione nel registro prima della scadenza.

La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta sulla base di un atto contenente il consenso del creditore pignoratizio ovvero di un provvedimento giudiziale definitivo contenente il relativo ordine.

 

FONTE

inhttp://www.dirittobancario.it

 

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