L’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, modifica l’art. 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”.
La novellata disposizione, contenuta nell’art. 6 Decreto “Liquidità”, che trova applicazione dal 1° marzo 2022, infatti, consente alle società di avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
La decisione di avvalersi delle menzionate sospensioni degli obblighi codicistici deve essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall’organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, che dall’organo di controllo nelle sue osservazioni, nei casi in cui la società abbia già beneficiato della sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, confidando nella possibilità di reperire risorse finalizzate al rafforzamento patrimoniale della società, nei cinque esercizi successivi.
Si continui a leggere on
Fonte https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/cat/3/80
(45)