La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della seguente questione, già oggetto di contrasto: se l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore all’insorgenza del credito si atteggi in guisa di dolo generico (vale a dire di mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori) oppure di dolo specifico (vale a dire di consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie).
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FONTE
https://www.cortedicassazione.it/
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