Corte Costituzionale sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Corte Costituzionale (Pres. Barbera, Red. San Giorgio) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile (c.p.c.)

Con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Corte Costituzionale (Pres. Barbera, Red. San Giorgio) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile (c.p.c.), in materia di consulenza tecnica preventiva, nella misura in cui non prevede che questa possa essere estesa anche ad ogni tipologia di credito.

Nel caso di specie il giudice di merito aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale a fronte dell’esclusione dal perimetro applicativo della consulenza tecnica preventiva della quantificazione di un indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.

Secondo la Corte, l’art. 696-bis, c.p.c., nella misura in cui ammette la consulenza tecnica preventiva solamente per i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale ovvero da fatto illecitoescludendola per quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall’art. 1173 c.c., configura un diverso trattamento privo di una ragionevole giustificazione e viola, rispetto ai titolari dei crediti esclusi, il diritto alla garanzia prevista dall’art. 24 Costituzione.

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FONTE

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