Corte Costituzionale sentenza 6 dicembre 2023- 19 gennaio 2024 n. 6-Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento – Limite temporale minimo all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale – Omessa previsione – Denunciata violazione del diritto di difesa dei creditori, nonche’ loro disparita’ di trattamento rispetto a quelli interessati alle procedure aperte prima dell’entrata in vigore del CCII – Non fondatezza delle questioni. – Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, art. 142, comma 2. – Costituzione, artt. 3 e 24. (T-240006) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.4 del 24-1-2024)

 

 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici  :Franco  MODUGNO,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni   AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,
  Emanuela  NAVARRETTA,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,
  Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  142,  comma
2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della  legge  19  ottobre
2017, n. 155), promossi dal Tribunale ordinario di Arezzo con quattro
ordinanze del 3 e 7 marzo 2023, del 19 luglio e dell'8  agosto  2023,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 48, 49, 117 e 126  del  registro
ordinanze  2023  e  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, numeri 17, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 6 dicembre  2023  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del  3  marzo  2023,  iscritta  al  n.  48  del
registro  ordinanze  2023,  il  Tribunale  ordinario  di  Arezzo   ha
sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 142, comma 2,  del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della  legge  19  ottobre
2017, n. 155), «per come applicabile nell'ambito  della  liquidazione
controllata del sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede  un
limite temporale all'acquisizione di beni  sopravvenuti  all'apertura
della procedura concorsuale». 
    2.- Il rimettente riferisce che, nel corso di  una  procedura  di
liquidazione controllata, aperta  nei  confronti  di  P.  M.,  veniva
sottoposto al suo esame, ai fini dell'approvazione prevista dall'art.
272 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  (di  seguito:
CCII), il programma di liquidazione. 
    Il  giudice  a  quo  riporta   che   tale   programma   stabiliva
l'acquisizione alla procedura non solo degli  introiti  derivanti  da
una esecuzione immobiliare, ma  anche  di  quote  della  retribuzione
mensile della debitrice. 
    Il rimettente precisa, inoltre, che i liquidatori, tenendo  conto
dell'esigenza  di  «garantire  un  minimo   soddisfacimento   per   i
creditori»,  determinavano  la  durata  della   procedura   e   della
acquisizione dei crediti in quattro anni, facendo salvo  «l'eventuale
effetto esdebitativo ottenuto una volta  decorsi  tre  anni».  A  tal
riguardo, il programma  -  parzialmente  riportato  nell'ordinanza  -
stabiliva  che,  in  caso  di  esdebitazione,  vi  sarebbe  stata  la
«prosecuzione dell'attivita' liquidatoria [...] solo  sui  beni  gia'
acquisiti nella massa concorsuale [sino] a tale momento». 
    2.1.- Il giudice a quo contesta che possa essere «rimessa al puro
e semplice arbitrio dell'organo liquidatorio la determinazione di  un
limite   minimo   di   apprensione   dei   redditi    del    debitore
sovraindebitato» e lamenta che la riforma introdotta con il CCII  non
abbia previsto, per  la  liquidazione  controllata,  un  termine  per
l'acquisizione dei beni sopravvenuti, diversamente da quanto disposto
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e
di   estorsione,   nonche'   di   composizione   delle    crisi    da
sovraindebitamento) per la liquidazione del patrimonio. 
    In particolare, l'art. 14-undecies  della  citata  legge,  ancora
applicabile alle procedure di liquidazione del sovraindebitato aperte
prima dell'entrata in vigore  del  CCII,  stabilisce  che  «[i]  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi». 
    2.1.1.- Il giudice a quo rileva la  mancanza  di  una  norma  che
preveda l'acquisizione dei beni sopravvenuti nella  disciplina  della
liquidazione controllata, ma ritiene  applicabile  a  tale  procedura
quanto  stabilito,  con  riferimento  alla  liquidazione  giudiziale,
dall'art. 142, comma 2, CCII. 
    Tale ultima  disposizione  prevede  che  «[s]ono  compresi  nella
liquidazione giudiziale anche  i  beni  che  pervengono  al  debitore
durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi», disposizione che  riproduce  -
come osserva il giudice  a  quo  -  quanto  in  precedenza  stabilito
dall'art. 42, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa). 
    2.1.2.- La mancata previsione nel citato art. 142, comma 2, CCII,
in quanto applicabile alla liquidazione controllata, di una durata di
apprensione   dei   beni   sopravvenuti,   tale   da   tenere   conto
dell'interesse dei creditori, e'  il  profilo  di  cui  si  duole  il
rimettente, il quale ritiene ricostruibile in via ermeneutica tutt'al
piu'  un  limite   temporale   massimo,   volto   a   escludere   che
«l'acquisizione possa durare vita natural durante». 
    A tal riguardo, passa in rassegna varie soluzioni interpretative. 
    2.1.2.1.-  Prende,   anzitutto,   in   esame   il   termine   che
implicitamente deriva dal meccanismo della esdebitazione,  il  quale,
ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII, opera di diritto trascorsi tre
anni dall'apertura della procedura di liquidazione. 
    Nondimeno, segnala che l'esdebitazione non  opera  sempre  e  che
puo' essere ottenuta anche prima che sia  spirato  il  triennio,  se,
antecedentemente, ricorrono i presupposti per chiudere la  procedura.
In ogni caso, ribadisce che quel termine non possa essere  risolutivo
del problema relativo alla durata minima di acquisizione dei crediti,
in  quanto  potrebbe  tutt'al  piu'  operare  come  limite  temporale
massimo. 
    2.1.2.2.-  Di  seguito,  ritiene  non  soddisfacente   anche   la
soluzione di parametrare la durata dell'apprensione sull'esigenza  di
assicurare una minima soddisfazione del ceto creditorio. 
    Ravvisa, infatti, da un lato, il rischio di assegnare  un  potere
arbitrario  al  liquidatore  e,  da  un  altro  lato,   che   questi,
nell'interesse dei creditori, possa indicare una durata eccedente  il
termine della ragionevole durata del processo, evocato dall'art. 272,
comma 3, CCII. 
    L'esito paradossale, che si potrebbe determinare,  e'  quello  di
una apprensione prolungata disposta nell'interesse dei  creditori,  i
quali potrebbero al contempo chiedere l'indennizzo per  irragionevole
durata del processo. 
    2.1.2.3.- Infine, il rimettente espone l'ultima soluzione, a  suo
avviso  prospettabile   per   individuare   un   limite   di   durata
dell'acquisizione dei crediti, che rinviene nella durata strettamente
necessaria «a coprire i costi prededucibili della procedura». 
    Sennonche' simile termine se, da un lato, e'  idoneo  a  impedire
che l'acquisizione dei beni  sopravvenuti  del  debitore  operi  vita
natural  durante,  da  un  altro  lato,   susciterebbe   censure   di
illegittimita' costituzionale. 
    2.2.- Esclusa, in ragione delle argomentazioni sopra esposte,  la
possibilita'  di  percorrere  una   interpretazione   conforme   alla
Costituzione della norma censurata, il  giudice  a  quo  ritiene  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' dell'art.  142,
comma 2, CCII, in quanto applicabile alla procedura  di  liquidazione
controllata,   per   non   aver   previsto   «un   limite   temporale
all'acquisizione di beni sopravvenuti  all'apertura  della  procedura
concorsuale». 
    Partendo, dunque, dal presupposto secondo cui, «in assenza di  un
limite di legge, e non potendo mutuarsi il termine triennale previsto
per le finalita' dell'esdebitazione», la procedura dovrebbe  rimanere
aperta per il «solo tempo strettamente necessario a coprire le  [...]
spese da essa stessa prodotte», rinviene  un  contrasto  della  norma
censurata con gli artt. 3 e 24 Cost. 
    2.2.1.- A detta del rimettente, la  norma  censurata  presterebbe
«il fianco ad abusi da parte del  debitore  il  quale  avrebbe  gioco
facile a sottrarsi dall'esecuzione presso terzi  intentata  nei  suoi
confronti  dai  creditori,  con   conseguente   ed   ingiustificabile
compressione del diritto di agire di quest'ultimi». 
    2.2.2.- Al contempo, la medesima norma, nel parametrare la durata
dell'acquisizione  dei  beni  sopravvenuti  al   tempo   strettamente
necessario a coprire  le  spese  della  procedura,  determinerebbe  -
sempre secondo il giudice a quo -  una  irragionevole  disparita'  di
trattamento rispetto alla disciplina di cui godono  i  creditori  nel
caso di procedure di liquidazione del  sovraindebitato  aperte  prima
dell'entrata  in  vigore  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza. Per  tali  procedure  trova,  infatti,  applicazione
l'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, che  fissa  in  quattro
anni la durata di acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore. 
    2.3.- Il giudice a quo ritiene che i citati vizi  possano  essere
rimossi solo con un intervento di tipo additivo di questa Corte,  che
si  dovrebbe  plasmare  sulla  disciplina  indicata   quale   tertium
comparationis, vale a dire l'art. 14-undecies della legge  n.  3  del
2012. 
    Tale intervento additivo - a  detta  del  rimettente  -  dovrebbe
essere limitato alle sole ipotesi in cui l'art. 142,  comma  2,  CCII
trovi applicazione alla «liquidazione controllata "senza  beni"  e  a
mera vocazione reddituale». 
    2.4.- In  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  osserva  che  il
procedimento si trova nella fase regolata  dall'art.  272,  comma  2,
CCII, avendo l'organo liquidatore sottoposto al giudice delegato,  ai
fini dell'approvazione, un programma  di  liquidazione,  che  prevede
l'acquisizione di quote di reddito del debitore  per  una  durata  di
quattro anni, salvo l'eventuale effetto esdebitativo. 
    Secondo il giudice a quo, a causa della lacuna presente nell'art.
142, comma 2,  CCII,  il  programma  di  liquidazione  sarebbe  stato
proposto sulla base di un potere arbitrario attribuito dalla norma ai
liquidatori, non essendo possibile trarre «dall'ordito normativo» «un
limite   minimo   di   apprensione   dei   redditi    del    debitore
sovraindebitato». 
    3.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale siano dichiarate inammissibili o,  in  subordine,  non
fondate. 
    3.1.- Anzitutto, l'Avvocatura contesta il carattere  manipolativo
dell'intervento richiesto a questa Corte, la' dove,  a  fronte  della
pluralita' di soluzioni  che  il  legislatore  potrebbe  adottare  in
relazione al termine, verrebbe invasa la  sfera  di  discrezionalita'
legislativa. 
    Posto che «le opzioni (costituzionalmente legittime) rimesse alla
discrezionalita'   del   legislatore   appaiono   molteplici    [...]
l'indicazione stessa di uno  dei  possibili  termini  di  conclusione
della procedura di  liquidazione  controllata  da  parte  di  codesta
Ecc.ma Corte, assumerebbe il carattere di una  "novita'  di  sistema"
che si porrebbe al di fuori dell'area del sindacato  di  legittimita'
costituzionale essendo rimesso  a  scelte  demandate  al  legislatore
(sent. Corte Cost. n.  103/2021;  n.  250/2018).  In  tal  senso,  la
soluzione prospettata nell'ordinanza di rimessione non puo' ritenersi
"a rime obbligate" ovvero costituzionalmente necessitata, rientrando,
anche in questo caso, nella piena discrezionalita' del legislatore la
scelta di subordinare ad  un  determinato  termine  la  procedura  di
liquidazione controllata». 
    Al contempo,  la  difesa  statale  rileva  che,  nella  specifica
ipotesi presa in esame, vi sarebbero  «soluzioni  interpretative  che
consent[irebbero]  di  individuare  un  preciso  orizzonte  temporale
coincidente con il termine indicato  per  la  esdebitazione»  e  che,
anche nel giudizio di autorizzazione alla chiusura  della  procedura,
dovrebbe «ritenersi consentita al giudice del merito, secondo il  suo
prudente apprezzamento, una valutazione comparativa della consistenza
dei  riparti  parziali  dei  debiti  esistenti  rispetto   a   quanto
complessivamente dovuto»: compito  dell'interprete  sarebbe  «proprio
quello di stabilire il termine idoneo, nella fattispecie concreta,  a
consentire da una parte l'assolvimento dell'esigenza del debitore  di
reinserirsi nel sistema economico [...], dall'altra  di  evitare  uno
sbilanciamento del sistema in danno dei creditori». 
    La   difesa   statale   ritiene   pertanto    percorribile    una
interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   disposizione
censurata, dal che inferisce l'inammissibilita' delle questioni. 
    3.2.- Quanto alla non fondatezza, l'Avvocatura sottolinea che  la
mancata previsione di un limite temporale - a  differenza  di  quanto
previsto dall'art. 14-undecies  della  legge  n.  3  del  2012  -  si
giustificherebbe in ragione  della  scelta  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza di assimilare la liquidazione controllata
del sovraindebitato alla liquidazione  giudiziale,  uniformandone  la
disciplina. 
    4.- Con ordinanza del  7  marzo  2023,  iscritta  al  n.  49  del
registro ordinanze 2023, lo stesso Tribunale di Arezzo ha  sollevato,
nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata sui beni  di
G. A., questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli
artt. 3 e 24 Cost., aventi per oggetto sempre l'art.  142,  comma  2,
CCII,  «per   come   applicabile   nell'ambito   della   liquidazione
controllata del sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede  un
limite temporale all'acquisizione di beni  sopravvenuti  all'apertura
della procedura concorsuale». 
    4.1.- Il giudice a quo riporta che il  programma  depositato  dai
liquidatori,  ai  sensi  dell'art.  272,  comma  2,  CCII,  stabiliva
l'acquisizione alla procedura di  quote  della  retribuzione  mensile
della  debitrice  e  fissava  la  durata  sia  della  procedura   sia
dell'acquisizione dei crediti in tre anni. 
    4.2.- Le argomentazioni del rimettente in merito alla rilevanza e
alla non manifesta infondatezza  delle  questioni  sono  identiche  a
quelle riportate nell'ordinanza iscritta al n. 48 reg. ord. 2023. 
    5.- Anche nel giudizio in esame, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha eccepito la inammissibilita'  e  la  non
fondatezza delle questioni. 
    5.1.- Le eccezioni di rito fanno perno sulla discrezionalita' del
legislatore e, comunque, sulla percorribilita' di una interpretazione
adeguatrice alla Costituzione e si avvalgono di motivazioni identiche
a quelle invocate rispetto all'ordinanza iscritta al n. 48 reg.  ord.
2023. 
    5.2.- Parimenti la non fondatezza viene  argomentata  in  termini
sovrapponibili a quelli fatti valere rispetto alla medesima ordinanza
di rimessione. 
    6.- Con ordinanza del 19 luglio 2023,  iscritta  al  n.  117  del
registro ordinanze 2023, lo stesso Tribunale di  Arezzo,  nell'ambito
della procedura di liquidazione controllata sui beni  di  G.  G.,  ha
sollevato questioni di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., aventi per oggetto sempre l'art. 142,  comma
2,  CCII,  «per  come  applicabile  nell'ambito  della   liquidazione
controllata del sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede  un
limite temporale all'acquisizione di beni  sopravvenuti  all'apertura
della procedura concorsuale». 
    6.1.- Il giudice a quo riferisce che il programma di liquidazione
relativo ai beni del soggetto sovraindebitato prevedeva l'apprensione
della quota  parte  della  pensione  e  stabiliva  una  durata  della
procedura e dell'acquisizione dei crediti  in  quattro  anni,  «fatto
salvo, tuttavia, l'eventuale effetto esdebitativo ottenuto una  volta
decorsi tre anni». 
    6.2.- Le motivazioni del rimettente sia in merito alla  rilevanza
sia  alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   risultano
identiche a quelle riportate nelle ordinanze su citate  (iscritte  al
n. 48 e al n. 49 reg. ord. 2023). 
    7.- Anche nel giudizio in esame, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che  ha  fatto   valere,   con   le   stesse
argomentazioni, le medesime eccezioni di inammissibilita'  e  di  non
fondatezza prospettate rispetto alle  ordinanze  di  rimessione  gia'
indicate. 
    8.- Con ordinanza dell'8 agosto 2023,  iscritta  al  n.  126  del
registro ordinanze 2023, il Tribunale di  Arezzo,  nell'ambito  della
procedura di liquidazione controllata sui beni di H. L., ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., aventi per oggetto sempre l'art. 142, comma 2, CCII, «per
come  applicabile  nell'ambito  della  liquidazione  controllata  del
sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede un limite temporale
all'acquisizione di beni sopravvenuti  all'apertura  della  procedura
concorsuale». 
    8.1.- Il rimettente riferisce che i liquidatori hanno  depositato
un  programma  di  liquidazione  che  prevede   l'acquisizione   alla
procedura  degli  introiti  derivanti  da  un'esecuzione  immobiliare
nonche' una quota parte della retribuzione. 
    Il giudice  a  quo  precisa  che  la  durata  della  procedura  e
dell'acquisizione dei crediti e' stata indicata in  sette  mesi,  sul
presupposto che in tal modo sarebbe possibile soddisfare i  creditori
chirografari nella misura del 7,77 per cento. 
    Osserva il  giudice  a  quo  che  la  «fissazione  da  parte  dei
liquidatori del termine di durata,  senza  alcun  tipo  di  "bussola"
normativa, presta il fianco a inevitabili censure  di  arbitrarieta',
giacche', se per un gestore con una certa sensibilita'  il  pagamento
del 7,77% dei creditori chirografari potrebbe essere  considerato  di
per se' soddisfacente [...], invece per un diverso gestore una simile
misura percentuale potrebbe essere considerata troppo afflittiva  per
le aspettative del ceto creditorio». 
    8.2.- Il giudice a quo argomenta la rilevanza e la non  manifesta
infondatezza delle questioni sollevate negli stessi termini di cui si
e' avvalso con le ordinanze iscritte ai numeri 48, 49 e 117 reg. ord.
2023. 
    9.- Anche nel giudizio in esame, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  facendo  valere  le  medesime  eccezioni  di
inammissibilita' e, in subordine, la non fondatezza delle questioni. 
    9.1.- In rito, la difesa statale eccepisce  -  come  negli  altri
giudizi  -  l'inammissibilita',  motivandola  sia   con   riferimento
all'esigenza di salvaguardare la  discrezionalita'  del  legislatore,
sia con riguardo al mancato ricorso  all'interpretazione  adeguatrice
alla Costituzione. 
    Sotto questo secondo profilo, l'Avvocatura  dello  Stato  precisa
che l'orientamento interpretativo prevalente (nella giurisprudenza di
merito e in dottrina)  sarebbe  nel  senso  di  ritenere  che  quello
correlato alla esdebitazione vada considerato quale termine non  solo
massimo,  ma  anche  minimo,  fermo  restando  che   «l'esdebitazione
anticipata rispetto  alla  chiusura  della  liquidazione  controllata
costituisce il limite temporale entro il quale e' possibile acquisire
i beni sopravvenuti». 
    9.2.- Nel merito, la difesa statale obietta che - come lo  stesso
rimettente avrebbe ammesso - «l'attuale assetto [...]  e'  frutto  di
una  precisa  scelta  del  legislatore   del   Codice   della   Crisi
dell'impresa e dell'insolvenza: non [sarebbe, pertanto,]  sostenibile
la fondatezza di una questione che assume come  parametro  una  norma
superata da disposizioni sopravvenute, tra loro uniformi e  coerenti,
come nel caso di specie». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  quattro  distinte  ordinanze,  riguardanti  altrettanti
procedimenti  di  liquidazione  controllata  del  sovraindebitato   e
iscritte ai numeri 48, 49, 117 e 126 del registro ordinanze 2023,  il
Tribunale  di  Arezzo  ha   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3  e  24  Cost.,  dell'art.
142,  comma  2,  CCII,  in  quanto  applicabile   alla   liquidazione
controllata del sovraindebitato, nella parte in cui  non  prevede  un
limite  temporale  minimo  all'acquisizione  dei  beni   sopravvenuti
all'apertura della procedura concorsuale. 
    1.1.- I rimettenti riferiscono che, nel corso di alcune procedure
di liquidazione controllata, i liquidatori hanno depositato programmi
concernenti l'acquisizione di beni  sopravvenuti  all'apertura  delle
procedure. I giudici a quibus ritengono  che  tale  acquisizione  sia
consentita   in   virtu'   dell'applicabilita'   alla    liquidazione
controllata di  quanto  previsto,  per  la  liquidazione  giudiziale,
dall'art. 142, comma 2, CCII. 
    Nondimeno, i medesimi  giudici  -  chiamati  ad  approvare  detti
programmi di liquidazione, ai sensi dell'art. 272, comma  2,  CCII  -
ritengono di  non  poter  provvedere  a  riguardo,  senza  un  previo
intervento di questa Corte che colmi la lacuna normativa  concernente
la mancata previsione di una durata  minima  per  l'acquisizione  dei
beni sopravvenuti. 
    Secondo quanto sostenuto nelle  ordinanze,  l'«ordito  normativo»
non consentirebbe, infatti, di individuare una durata minima riferita
all'apprensione dei beni sopravvenuti, ma solo  un  limite  temporale
massimo,  identificato  nel  tempo   strettamente   necessario   alla
copertura delle spese della procedura. 
    1.2.- La norma censurata - frutto dell'opzione ermeneutica  sopra
illustrata - determinerebbe, a giudizio  dei  rimettenti,  un  vulnus
agli artt. 3 e 24 Cost. 
    1.2.1.- Da un lato, essa presterebbe «il fianco ad abusi da parte
del debitore il quale avrebbe gioco facile a sottrarsi all'esecuzione
presso  terzi  intentata  nei  suoi  confronti  dai  creditori,   con
conseguente ed ingiustificabile compressione del diritto di agire  di
quest'ultimi». 
    1.2.2.- Da un altro lato, la  medesima  norma  comporterebbe  una
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla  disciplina  di
cui godono i creditori, nel caso di  procedure  di  liquidazione  del
sovraindebitato aperte prima dell'entrata in vigore del codice  della
crisi d'impresa  e  dell'insolvenza,  per  le  quali  trova,  invece,
applicazione l'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, che  fissa
in quattro anni la durata  di  acquisizione  dei  beni  del  debitore
sopravvenuti all'apertura della procedura di liquidazione. 
    1.3.-  Per  far  cessare   il   ritenuto   vulnus   ai   principi
costituzionali, i rimettenti prospettano una  pronuncia  additiva  di
questa Corte,  indicando  -  quale  "rima  obbligata"  -  proprio  la
disciplina di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del  2012  e,
dunque, il termine di quattro anni per  l'apprensione  dei  beni  del
debitore, che pervengono nel corso della procedura. 
    2.- E' intervenuto nei giudizi il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha sollevato, con  le  medesime  argomentazioni,  due
eccezioni di inammissibilita'. 
    2.1.-  In  primo  luogo,  la  difesa  statale  ha  contestato  il
carattere eccessivamente  manipolativo  dell'intervento  richiesto  a
questa Corte, rilevando che, a fronte della pluralita'  di  soluzioni
che  il  legislatore  potrebbe  adottare  in  relazione  al  termine,
l'intervento additivo prospettato dai rimettenti andrebbe a  invadere
la  discrezionalita'  legislativa  e  non  si  configurerebbe   quale
soluzione «a rime obbligate», ovvero costituzionalmente necessitata. 
    2.2.- In secondo luogo,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
eccepito    che    sarebbe    percorribile    una     interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata. 
    3.- Va premesso che, per l'identita' dell'oggetto delle questioni
sollevate  e  per  la  sostanziale  coincidenza  delle   ragioni   di
illegittimita' costituzionale  indicate  dai  rimettenti,  i  giudizi
possono  essere  riuniti  al  fine  di  essere  decisi  con  un'unica
sentenza. 
    4.- L'eccezione  di  inammissibilita'  per  discrezionalita'  del
legislatore non e' fondata. 
    La giurisprudenza di questa  Corte  ammette  la  possibilita'  di
adottare pronunce additive,  sottolineando  ripetutamente  come,  una
volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto  riconosciuti
dalla Costituzione, «non puo' essere di ostacolo all'esame nel merito
della questione di legittimita' costituzionale l'assenza di  un'unica
soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto
della Costituzione, ancorche' si  versi  in  materie  riservate  alla
discrezionalita' del legislatore» (sentenza  n.  62  del  2022).  E',
infatti, sufficiente «la presenza  nell'ordinamento  di  una  o  piu'
soluzioni  "costituzionalmente  adeguate",  che  si  inseriscano  nel
tessuto  normativo  coerentemente  con  la  logica   perseguita   dal
legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n.
252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e  n.  222  del
2018)» (sentenza n. 95 del 2022). Ne consegue che «l'assenza  di  una
soluzione a  rime  obbligate  non  e'  preclusiva  di  per  se'  sola
dell'esame nel merito delle censure» (sentenza n. 48 del 2021). 
    Nel caso oggetto delle odierne ordinanze,  i  rimettenti  non  si
limitano a  invocare  un  intervento  additivo,  ma  individuano  una
grandezza di riferimento gia' presente  nell'ordinamento,  costituita
dal termine quadriennale previsto dall'art. 14-undecies  della  legge
n. 3 del 2012 in materia di liquidazione del  patrimonio,  disciplina
ancora  applicabile  alle  procedure  di  liquidazione  aperte  prima
dell'entrata  in  vigore  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza. 
    L'eccezione di rito va, pertanto, rigettata. 
    5.- Di seguito,  non  e'  fondata  anche  l'ulteriore  eccezione,
concernente la supposta inammissibilita' delle questioni per  mancato
esperimento dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  «[a]i  fini
dell'ammissibilita' della questione, e' sufficiente che il giudice  a
quo esplori la possibilita'  di  una  interpretazione  conforme  alla
Carta fondamentale e [...] la escluda consapevolmente»  (sentenza  n.
262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139  del
2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78  del  2019,  n.  42  del
2017). 
    E' quanto si constata nei casi in esame, nei quali  i  giudici  a
quibus motivano con argomenti non implausibili la non percorribilita'
di una ricostruzione ermeneutica della disposizione censurata  idonea
a renderla conforme alla Costituzione. 
    Avendo,  dunque,  i  rimettenti   ottemperato   a   tale   onere,
l'effettiva correttezza o non correttezza della  ricostruzione  dagli
stessi presupposta attiene al merito e non al rito (in tal senso,  ex
plurimis, sentenze n. 139 del 2022 e n. 189 del 2019). 
    6.- Nel merito, le questioni di legittimita'  costituzionale  non
sono fondate. 
    7.- I giudici rimettenti censurano  la  norma  secondo  cui  alla
liquidazione controllata  si  possono  ascrivere  anche  i  beni  che
pervengono al debitore durante la procedura. Il  profilo  su  cui  si
appuntano i dubbi di legittimita' costituzionale attiene alla mancata
indicazione della durata del meccanismo acquisitivo. 
    La citata norma viene tratta  dalla  disciplina  dettata  per  la
liquidazione giudiziale dall'art. 142,  comma  2,  CCII,  secondo  il
quale sono in essa ricompresi «i  beni  che  pervengono  al  debitore
durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi». 
    In particolare, i giudici a  quibus  ritengono  che  l'art.  142,
comma  2,  CCII  trovi  applicazione  non  solo   alla   liquidazione
giudiziale, ma anche alla liquidazione controllata. 
    7.1.-  Occorre  precisare,  in  via  preliminare,  che  la  norma
censurata non e' desumibile necessariamente da quanto dispone, per la
liquidazione giudiziale, l'art. 142, comma 2, CCII,  ma  puo'  essere
altresi' dedotta da quanto prevede, direttamente per la  liquidazione
controllata, l'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. 
    Quest'ultima disposizione  stabilisce  che  non  sono  ricompresi
nella  procedura  «i  crediti  aventi  carattere  alimentare   e   di
mantenimento, gli stipendi, le pensioni,  i  salari  e  cio'  che  il
debitore guadagna con la  sua  attivita'  nei  limiti,  indicati  dal
giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia». 
    A contrario, la norma, dunque, riconosce che  alla  procedura  si
possono ascrivere le  quote  di  stipendi  e  pensioni  che  eccedano
«quanto occorre al  mantenimento»  del  debitore  «sovraindebitato  e
della  sua   famiglia»,   vale   a   dire   prestazioni   periodiche,
corrispondenti a crediti esigibili nel tempo. 
    Del resto, la possibilita'  di  ascrivere  alla  procedura  della
liquidazione  controllata  anche  i  beni  sopravvenuti,   salve   le
eccezioni indicate dall'art. 268, comma 2, CCII,  si  pone  in  piena
sintonia con quanto dispone, in  generale,  l'art.  2740  del  codice
civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». 
    7.2.- Quanto al profilo della disciplina  di  cui  si  dolgono  i
giudici rimettenti, esso attiene all'omessa previsione di un  termine
di durata minima della apprensione dei  beni  sopravvenuti,  che  sia
idoneo a preservare le ragioni creditorie. Nello specifico, i giudici
a quibus lamentano la mancata riproduzione,  nella  disciplina  della
liquidazione controllata introdotta dal codice della crisi  d'impresa
e dell'insolvenza, di una disposizione analoga a  quella  che  l'art.
14-undecies della precedente  legge  n.  3  del  2012  prevedeva  con
riguardo alla liquidazione del patrimonio. 
    In  base  a  tale  disposizione,   costituivano   oggetto   della
liquidazione del patrimonio anche i «beni  sopravvenuti  nei  quattro
anni successivi al deposito della  domanda  di  liquidazione  di  cui
all'articolo  14-ter  [...]  dedotte  le  passivita'  incontrate  per
l'acquisto e la conservazione dei beni  medesimi».  Correlativamente,
l'art. 14-quinquies, comma 4, della legge n. 3 del 2012 disponeva che
la «procedura rimane[sse] aperta sino alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito
della domanda», cosi' come l'art. 14-novies, comma 5, stabiliva  che,
«[a]ccertata la completa esecuzione del programma di liquidazione  e,
comunque, non prima del decorso  del  termine  di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il  giudice  dispone[sse],  con  decreto,  la
chiusura della procedura». 
    8.- A fronte della denunciata lacuna  e,  in  particolare,  della
mancata previsione di una durata  minima  di  acquisizione  dei  beni
pervenuti al debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione
controllata,  i  giudici  rimettenti  assumono,   quale   presupposto
interpretativo, quello secondo cui,  non  potendosi  prospettare  una
apprensione  «vita  natural  durante»  dei  beni   sopravvenuti   del
debitore,  sarebbe  comunque   necessario   individuare   un   limite
temporale. 
    In particolare, i giudici  a  quibus  escludono  che  esso  possa
essere mutuato dall'istituto dell'esdebitazione, in quanto non sempre
applicabile. In  ogni  caso,  ritengono  tale  riferimento  temporale
inidoneo a garantire una  durata  minima  di  acquisizione  dei  beni
sopravvenuti tale da preservare le ragioni creditorie. 
    Parimenti, escludono che  la  durata  dell'apprensione  si  possa
modellare sul tempo necessario a garantire una  minima  soddisfazione
del  ceto  creditorio,  sia  poiche'  ne  discenderebbe   un   potere
arbitrario in capo ai liquidatori, sia perche'  il  termine  potrebbe
eccedere la ragionevole durata della procedura, con il rischio che  i
creditori,  avvantaggiati  dalla  prolungata  apprensione  dei   beni
sopravvenuti,  possano  poi   anche   pretendere   l'indennizzo   per
irragionevole durata della procedura stessa. 
    Viceversa,  reputano  necessitata   la   ricostruzione   in   via
ermeneutica del limite temporale costituito dalla durata strettamente
necessaria a coprire le spese  della  procedura,  norma  sulla  quale
appuntano le censure di illegittimita' costituzionale. 
    9.- Il presupposto interpretativo da cui muovono i rimettenti  e'
errato nei suoi vari passaggi argomentativi. 
    Anzitutto, non e' corretto ritenere  che  non  si  possa  colmare
l'asserita lacuna concernente la mancata previsione di un termine  di
acquisizione dei beni, che pervengono al  debitore  nel  corso  della
procedura, con un criterio idoneo  a  fornire  adeguate  garanzie  ai
creditori. 
    Il parametro di  riferimento  deve  essere,  infatti,  costituito
proprio dal soddisfacimento  dei  crediti  concorsuali  e  di  quelli
aventi a oggetto le  spese  della  procedura,  coerentemente  con  la
funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla
responsabilita' patrimoniale del debitore. 
    L'apertura   della   liquidazione   controllata   introduce,   in
particolare, «il concorso dei creditori sul patrimonio del  debitore»
(art. 151 CCII, richiamato  dall'art.  270,  comma  5,  dello  stesso
CCII), i cui beni  compresi  nella  procedura  devono  soddisfare  le
ragioni creditorie. 
    Al contempo, il parametro che guarda alla realizzazione  di  tali
pretese, oltre che all'adempimento delle spese della procedura,  deve
coordinarsi con due ulteriori istanze. 
    Da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della  esdebitazione,
che comporta una responsabilita' patrimoniale contenuta nel tempo  e,
pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. 
    Da un altro lato, va considerata l'esigenza di  porre  un  limite
alla  durata  della  procedura  concorsuale,  che  indirettamente  si
riverbera sulla durata  del  meccanismo  acquisitivo,  in  quanto  il
procedimento  giurisdizionale  non  puo'  protrarsi  per  una  durata
irragionevole, tanto piu'  ove  si  consideri  che  la  sua  apertura
inibisce ogni azione individuale  esecutiva  o  cautelare  (art.  150
CCII). 
    9.1.-  Quanto  all'esdebitazione,  tale  istituto  «comporta   la
inesigibilita'  dal  debitore  dei  crediti   rimasti   insoddisfatti
nell'ambito  di  una  procedura  di  liquidazione  giudiziale  o   di
liquidazione controllata» (art. 278 CCII). 
    La sua finalita' - come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di
sottolineare - e' quella «di  "ricollocare  utilmente  [il  debitore]
all'interno del sistema economico e  sociale,  senza  il  peso  delle
pregresse esposizioni" (sentenza n. 245 del 2019)»  (sentenza  n.  65
del 2022). 
    Nel solco del diritto dell'Unione europea,  l'istituto  sacrifica
le residue  ragioni  creditorie  -  comportando  una  responsabilita'
patrimoniale limitata nel tempo -  onde  consentire  a  debitori  non
immeritevoli una "ripartenza" (il cosiddetto fresh start). 
    E,  infatti,  l'accesso  a  tale  istituto  presuppone   che   il
beneficiario   non    abbia    «determinato    la    situazione    di
sovraindebitamento con colpa grave,  malafede  o  frode»  (art.  282,
comma 2, CCII) e che ricorrano le condizioni previste  dall'art.  280
CCII (il debitore non deve  essere  stato  «condannato  con  sentenza
passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti  contro
l'economia pubblica, l'industria e  il  commercio,  o  altri  delitti
compiuti in connessione con  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa»;
non deve aver «distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento  degli  affari  o  fatto
ricorso abusivo al credito»; non deve aver «ostacolato  o  rallentato
lo svolgimento della procedura» e deve aver «fornito agli  organi  ad
essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per
il  suo  buon  andamento»;  non  deve  aver  «beneficiato  di   altra
esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine  per
l'esdebitazione» e non deve aver «gia' beneficiato dell'esdebitazione
per due volte»). 
    In presenza dei  citati  presupposti,  l'esdebitazione  opera  di
diritto a seguito del provvedimento di chiusura  della  procedura  di
liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla  sua
apertura (art. 282, comma 1, CCII), in linea con  quanto  prevede  il
diritto dell'Unione  europea  (art.  21,  comma  1,  della  direttiva
2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno
2019,  riguardante   i   quadri   di   ristrutturazione   preventiva,
l'esdebitazione e le interdizioni, e le  misure  volte  ad  aumentare
l'efficacia  delle  procedure  di  ristrutturazione,  insolvenza   ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE)  2017/1132,  riferito
alla esdebitazione dell'imprenditore,  e  considerando  n.  21  della
medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche  al
consumatore). 
    Se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla
apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiche' incide  sulle
stesse ragioni creditorie, d'altro  canto,  in  presenza  di  crediti
concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio,  essa  finisce
per operare anche quale termine minimo. 
    Ove,  infatti,  per  adempiere  ai  debiti  relativi  ai  crediti
concorsuali e a quelli  concernenti  le  spese  della  procedura  sia
necessario acquisire i beni sopravvenuti  del  debitore  (compresi  i
crediti futuri o non ancora esigibili), i  liquidatori  -  salvo  che
riescano a soddisfare  integralmente  i  citati  crediti  tramite  la
vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o  non  ancora
esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione  che
sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che,  dunque,
sia di durata non inferiore al triennio. 
    Viceversa, l'ingiustificato sacrificio delle  ragioni  creditorie
tradirebbe  la  funzione  stessa  della  liquidazione  controllata  e
derogherebbe al criterio di base che deve  orientare  la  durata  del
meccanismo di apprensione dei beni,  costituito  -  come  gia'  sopra
precisato (punto 9) - dal pagamento dei debiti  relativi  ai  crediti
concorsuali, oltre che delle spese della procedura. 
    Di conseguenza, ben potrebbe il  giudice  delegato  sindacare  in
sede di approvazione, ai sensi  dell'art.  272,  comma  2,  CCII,  un
programma di liquidazione che stabilisca un termine  di  acquisizione
dei beni sopravvenuti di durata  inferiore  a  quella  derivante  dal
meccanismo della esdebitazione, ove tale termine  lasci  parzialmente
insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali. 
    Pertanto, fintantoche' vi siano debiti da  adempiere  nell'ambito
della  procedura  concorsuale,   il   termine   triennale   correlato
all'esdebitazione  finisce  per  operare  -  diversamente  da  quanto
assumono i giudici rimettenti - non solo quale  termine  massimo,  ma
anche quale termine minimo di apprensione dei beni  sopravvenuti  del
debitore. 
    9.2.- Venendo ora al secondo passaggio argomentativo dei  giudici
rimettenti, deve  ritenersi  inesatto  anche  quanto  sostengono  per
confutare che la durata di  apprensione  dei  beni  sopravvenuti  del
debitore possa dipendere dall'esigenza di soddisfare  i  diritti  dei
creditori concorsuali,  oltre  che  di  adempiere  alle  spese  della
procedura. 
    In particolare, non e' corretto sostenere  che,  applicando  tale
criterio,  i  liquidatori  possano  -  nei  casi  in  cui  non  trovi
applicazione  il  limite  temporale  derivante  dall'esdebitazione  -
prevedere un programma di liquidazione  che  esorbiti  rispetto  alla
ragionevole  durata  della  procedura,  determinando   l'effetto   di
consentire ai creditori, avvantaggiati dal suo  protrarsi,  di  poter
anche  conseguire  l'indennizzo  per   irragionevole   durata   della
procedura stessa. 
    In realta', i liquidatori, se, da un lato,  devono  tendere  alla
massima soddisfazione delle ragioni creditorie,  da  un  altro  lato,
sono tenuti a rispettare la  prescrizione  dell'art.  272,  comma  3,
CCII,  secondo  la  quale  «[i]l  programma  [di  liquidazione]  deve
assicurare la ragionevole durata della procedura». 
    Tale  paradigma  si  determina  tenendo  conto  sia  di  elementi
concreti, a partire dalla complessita' della procedura liquidatoria e
dalla stessa possibilita' di  acquisire  beni  sopravvenuti,  sia  di
indici  normativi,  fra  i  quali,  oltre  alla  previsione  generale
dell'art.  2,  comma  2-bis,  della  legge  24  marzo  2001,  n.   89
(Previsione di equa riparazione in caso  di  violazione  del  termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del  codice  di
procedura civile), si segnala  -  da  parte  degli  interpreti  -  il
termine  quadriennale,  desumibile  dall'art.  282   CCII,   che   si
adatterebbe  a  una  procedura  "minore",  rispetto  alla   procedura
"maggiore" della liquidazione giudiziale, per la quale il tempo della
liquidazione non puo' eccedere il termine di cinque o sette  anni,  a
seconda della sua complessita' (art. 213, comma 5, CCII). 
    In  sostanza,  il  criterio  della  massima  soddisfazione  delle
ragioni  creditorie,  lungi  dal  confliggere  con  l'esigenza  della
ragionevole  durata  della  procedura  -  come  ritengono  i  giudici
rimettenti - deve essere, viceversa, con essa contemperato. 
    L'organo liquidatore deve,  sotto  la  supervisione  del  giudice
delegato in sede di approvazione del programma, determinare il  tempo
di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo  della
maggiore  soddisfazione  possibile  delle  ragioni  creditorie,   nel
rispetto della ragionevole durata della procedura stessa. 
    Resta fermo che la chiusura  della  liquidazione  controllata,  a
differenza della esdebitazione, non fa venire meno la responsabilita'
patrimoniale, ma consente ai  creditori  di  riacquistare  il  libero
esercizio delle azioni verso  il  debitore  per  la  parte  dei  loro
crediti rimasta eventualmente insoddisfatta. 
    9.3.- Da ultimo,  e'  altresi'  erroneo  individuare,  nel  tempo
strettamente  necessario  a  coprire  le  spese  della  procedura  di
liquidazione controllata, il suo limite temporale massimo. 
    9.3.1.- In primo luogo, tale criterio non si desume da un diritto
vivente   formatosi   rispetto   all'istituto   della    liquidazione
controllata. 
    Al piu' - come del resto gli stessi giudici a quibus  riconoscono
- essa  puo'  configurarsi  quale  interpretazione  che  parte  della
giurisprudenza  di  merito,  compreso  il  Tribunale  rimettente,  ha
riferito, in passato, all'art. 42 della legge fallimentare. 
    9.3.2.- In secondo luogo, non e' corretto affermare che il  tempo
strettamente necessario a recuperare le spese della  procedura  possa
ritenersi un termine massimo di durata della procedura stessa. 
    Se e' vero, infatti, che, in base all'art. 146  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia (Testo A)», le spese della procedura  fallimentare
(oggi procedura di liquidazione giudiziale), anticipate dall'erario o
prenotate a debito (commi 2 e 3), «sono recuperate,  appena  vi  sono
disponibilita'  liquide,  sulle  somme  ricavate  dalla  liquidazione
dell'attivo» (comma 4), nondimeno, la loro copertura non basta  certo
a esaurire gli scopi per i quali la procedura  concorsuale  e'  stata
aperta. 
    La  liquidazione   giudiziale,   cosi'   come   la   liquidazione
controllata che viene in considerazione  nel  presente  giudizio,  e'
finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore  a  beneficio  dei
creditori concorsuali,  sicche'  il  criterio  costituito  dal  tempo
necessario a coprire le spese della procedura non identifica in alcun
modo un implicito termine di durata massima della medesima. 
    10.-  Evidenziato  il  carattere  erroneo  dei  diversi  passaggi
ermeneutici  che  compongono  il   presupposto   interpretativo   dei
rimettenti,  risulta  evidente  la  non  fondatezza  delle  questioni
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
    10.1.- Anzitutto, non sussiste alcuna irragionevole  lesione  del
diritto  alla  tutela  delle  ragioni  creditorie,  per  effetto  del
presunto  limite  temporale  costituito  dalla  durata   strettamente
necessaria alla copertura delle spese di procedura. 
    Tale supposto limite - come si e' sopra precisato (punti 9.3.1. e
9.3.2.) - invero non sussiste:  esso  non  e'  radicato  nel  diritto
vivente,  non  rinviene  un  fondamento   ermeneutico   e   anzi   e'
contraddetto dalla funzione che svolge l'istituto della  liquidazione
controllata. 
    D'altro canto, la mancata previsione nella norma censurata di  un
termine fisso per l'apprensione dei beni  sopravvenuti  non  comprime
irragionevolmente la tutela dei creditori. 
    Al contrario, tale durata deve  plasmarsi  sulle  loro  effettive
ragioni, che possono essere  sacrificate  soltanto  in  presenza  dei
presupposti che consentono l'applicazione  dell'esdebitazione  (punto
9.1.). Quanto all'esigenza che la  tutela  delle  ragioni  creditorie
siano  soddisfatte,  nell'ambito  della  procedura  concorsuale,  nel
rispetto della ragionevole durata del procedimento, va  ribadito  che
la chiusura del meccanismo  concorsuale  non  incide  comunque  sulla
responsabilita' patrimoniale e, dunque, non sacrifica la  tutela  del
credito (punto 9.2.). 
    10.2.- Parimenti non sussiste alcuna irragionevole disparita'  di
trattamento fra la disciplina censurata,  per  come  ricostruita  dai
giudici rimettenti, e quella  prevista  dall'art.  14-undecies  della
legge n. 3 del 2012. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il  criterio
di discrimine nella  applicazione  di  diverse  discipline  normative
basato su dati cronologici non puo' dirsi, a meno che non sia affetto
da  manifesta  arbitrarieta'  intrinseca,  fonte  di   ingiustificata
disparita' di trattamento, poiche' [...] lo  stesso  naturale  fluire
del  tempo  e'  valido  elemento  diversificatore  delle   situazioni
giuridiche (fra le ultime si vedano le sentenze n. 273 del 2011 e  n.
197 del 2010 nonche' le ordinanze n. 31 del 2011 e n. 61  del  2010)»
(ordinanza n. 49  del  2012  proprio  in  materia  di  esdebitazione,
nonche', in altri ambiti, le sentenze n. 92  del  2021,  n.  104  del
2018, n. 53 del 2017 e n. 254 del 2014). 
    Ebbene, per un  verso,  come  gia'  precisato,  non  e'  corretto
ritenere che la mancata previsione di un termine fisso  debba  essere
integrata dal  riferimento  al  tempo  strettamente  necessario  alla
copertura delle spese della procedura. 
    Per  un  altro  verso,   rientra   nella   discrezionalita'   del
legislatore sostituire un termine  "fisso"  con  un  termine  che  si
plasma sulle concrete esigenze che emergono, nella singola procedura,
a  tutela  dei  creditori.  La  durata  dell'apprensione   dei   beni
sopravvenuti   dipende,   infatti,   dall'ammontare   delle   risorse
complessive disponibili e dall'entita' dei crediti concorsuali, oltre
che delle  spese  di  procedura,  fatto  salvo  il  limite  temporale
desumibile  dall'istituto  dell'esdebitazione  e  fermo  restando  il
rispetto della ragionevole durata della procedura. 
    Anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.  per
irragionevole disparita' di trattamento deve,  pertanto,  dichiararsi
non fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
   
 si continui a leggere in 
FONTE 
https://www.gazzettaufficiale.it/

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