Cassazione Civile, Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694 – Pres. D’Ascola, Rel. Ferro Arbitrato e Fallimento

Con Sentenza n. 5694 del 23 febbraio 2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa sulla sorte dell’arbitrato e del relativo lodo arbitrale nel caso di fallimento.

Di seguito i principi di diritto pronunciati dalle Sezioni Unite:

  • il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt.52 e 93 l.f., la parte creditrice (nella specie, il committente), se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell’art.72 l.f.;
  • il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall’art.81 l.f. all’organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell’appalto in conseguenza dell’apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi;
  • l’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto determina altresì, secondo la regola generale dell’art.72 co.6 l.f., valevole anche per l’appalto, la inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

In particolare, evidenziano le Sezioni Unite, l’accessorietà della clausola compromissoria rispetto al contratto sorregge (come confermato anche dall’art.192 CCII, parimenti non utile a chiarire i quesiti in esame, perché identico alla disposizione qui applicabile) la regola che esige, nella LCA come nel fallimento, la non sopravvivenza del procedimento arbitrale una volta che il contratto sia sciolto, trattandosi di mero riflesso esterno di una scelta dell’organo concorsuale volontaria e consapevole, per quanto anche tacita.

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