Cassazione Civile, Sez. I, 07 marzo 2023, n. 6797 – Pres. Cristiano, Rel. Vella -Domanda ultratardiva e valutazione delle cause del ritardo

Con Ordinanza n. 6797 del 7 marzo 2023, la Cassazione si è espressa in merito alla valutazione delle cause dell’inerzia con riferimento all’ammissibilità della domanda ultratardiva al passivo fallimentare.

Il comma finale dell’articolo 101 della legge fallimentare riguardante la domanda di ammissione ultratardiva dei crediti al passivo deve essere interpretato nel senso che i creditori devono dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito loro di agire tempestivamente o entro il termine previsto dalla legge, ma anche la causa esterna che ha causato l’inerzia tra il momento in cui l’ostacolo è stato rimosso e la presentazione della richiesta di ammissione al passivo.

Inoltre, deve essere escluso che la richiesta possa essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) anche se l’ostacolo è stato rimosso. Il creditore deve agire in modo ragionevolmente contenuto e nel rispetto del principio di durata ragionevole del procedimento. In altre parole, il creditore deve dimostrare di aver agito tempestivamente non appena possibile, dopo la rimozione dell’ostacolo, in modo che il procedimento fallimentare possa essere condotto in modo efficiente e tempestivo

Spetta dunque al creditore ultratardivo (che non ha assolto al relativo onere) dimostrare la non imputabilità del ritardo – per la presenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza (e usualmente ricondotto alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore) tale da integrare un’impossibilità assoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell’evento – anche con riferimento alla sua diligente riattivazione (intesa come “immediatezza della reazione”) al cessare della causa ostativa.

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