Cass SSUU Sentenza n. 11287 del 28/04/2023 Fallimento Processo tributario – Atto impositivo relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento – Inerzia del curatore – Legittimazione processuale suppletiva del fallito – Presupposti e condizioni – Difetto di legittimazione del fallito – Natura dell’eccezione e rilevabilità.

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi:

In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato.

L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Presidente: A. Spirito

Relatore: G.M. Stalla

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FONTE

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