La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di
legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione
disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011,
convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la
disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione
dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo
familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un
immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se
stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del
medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in
relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e
alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione
originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe
diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che
abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime
settimane.
Roma 24 marzo 2022
FONTE :https://www.cortecostituzionale.it/
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