Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Cons. St., comm. sec., 13 maggio 2022, n. 832 – Pres. Carbone, Estt. Carluccio, Barreca, Orsini, Conforti, Ravasio, Fratamico

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE

 

 

 

1. In generale 

Con il parere n. 832 del 13 maggio 2022, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE.

La direttiva 2019/1023/UE mira a rafforzare l’armonizzazione delle procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e insolvenza delle imprese in deficit di liquidità e di capitale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e l’esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e di stabilimento. La normativa europea ha così consolidato la raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE, la quale aveva rilevato la durata eccessiva delle ristrutturazioni concorsuali e il basso livello di soddisfacimento dei creditori e aveva posto l’esigenza che alle imprese in difficoltà finanziarie fosse data la possibilità di accedere a quadri nazionali di ristrutturazione volti a prevenire l’insolvenza per preservare il valore dell’impresa e a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori.

L’Italia ha provveduto all’adeguamento della legislazione nazionale emanando un nuovo Codice, mediante il d.lgs. n. 14 del 2019, e un primo intervento correttivo attraverso il d.lgs. n. 147 del 2020, nonché per mezzo dell’approvazione tempestiva da parte del Governo dell’attuale schema di decreto legislativo nel termine di scadenza della direttiva, fissato al 17 luglio 2022.

L’attuazione della direttiva è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul Codice, con il parere reso dalla Commissione speciale n. 1940 del 2018, e sul correttivo con il parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi n. 811 del 2020.

Il parere odierno è reso all’esito della audizione in data 1 aprile 2022 del Capo di gabinetto e di funzionari del Ministero della giustizia, nonché di rappresentanti degli altri Ministeri interessati. In data 11 aprile 2022 l’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia ha inviato una nota contenente chiarimenti su specifici punti oggetto dell’audizione.

 

2. La tecnica della novella dello schema di decreto legislativo. 

2.1. È condivisa la scelta del Governo:

– di recepire la direttiva attraverso modifiche al Codice della crisi;

– di prevedere che lo schema di decreto legislativo odierno sia vigente simultaneamente all’entrata in vigore dell’intero Codice;

– di trasfondere la legislazione emergenziale dei d.l. n. 118 e n. 152 del 2021, emanati nel contesto della pandemia.

Pertanto, si condivide l’intenzione del Governo, manifestata nella audizione, di posticipare la data dell’entrata in vigore del Codice, attualmente prevista al 19 maggio 2022, e si auspica un intervento legislativo urgente in tal senso.

2.2. La Commissione pone l’accento sulle criticità emergenti dall’utilizzo della tecnica di trasfusione integrale dei due decreti legge del 2021.

In tale direzione rileva:

– che il consolidamento della legislazione emergenziale nel Codice della crisi avrebbe dovuto comportare anche l’utilizzo di una modalità di redazione tendenzialmente omogenea al Codice, nel rispetto dei criteri consolidati di qualità della regolazione, finalizzata alla semplificazione, chiarezza, coerenza e certezza delle regole;

– che, quindi, avrebbe potuto realizzare una effettiva semplificazione sostanziale delle regole attraverso il riassetto e la semplificazione normativi, ai sensi della legge delega (art. 32, lett. a) e b) della l. n. 234 del 2012, al quale rinvia l’art. 1 della l. n. 53 del 2021);

– che, invece, la tecnica utilizzata comporta articoli con molti commi e commi composti da molti periodi, con contenuti eterogenei all’interno del singolo articolo e all’interno del singolo comma, nonché illogicità nell’ordine di successione degli articoli che compongono il Titolo II, con conseguente difficoltà dell’interprete nel cogliere la portata precettiva della singola disposizione e nello stabilire i collegamenti tra disposizioni, anche strettamente collegate tra loro.

2.2.1. Di conseguenza, pur riconoscendo che la riformulazione dell’intero Titolo II potrebbe incidere sui tempi ravvicinati di scadenza della direttiva, la Commissione speciale invita il Governo ad un ulteriore impegno organizzativo e, con spirito di proficua collaborazione, provvede ad alcune riformulazioni ritenute necessarie per favorire la portata precettiva delle disposizioni e prospetta una possibile diversa sistematica dello stesso Tiolo.

 

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FONTE https://www.giustizia-amministrativa.it/

 

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