Contributo a fondo perduto Covid-19 e fallimento I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

on Risposta n. n. 414 del 5 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 da parte di un soggetto dichiarato fallito.

Nel caso di specie l’istante afferma di aver usufruito del contributo previsto dal Decreto Sostegni, a seguito della presentazione dell’apposita istanza nel presupposto di possedere i requisiti e, di aver usufruito nel periodo successivo anche del contributo previsto dal Decreto Sostegni bis nonostante la società fosse stata dichiarata fallita antecedentemente al dl 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis).

Sul punto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il contributo a fondo perduto COVID si applica nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

In particolare, la comunicazione in oggetto prevede che la Commissione considererà compatibili, in ragione dell’art. 107  TFUE aiuti temporanei con importo limitato alle imprese che subiscano un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.

Tuttavia, tale aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Secondo quanto sopra evidenziato, stante il fallimento dell’istante nel 2021, non può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 previsto dal decreto Sostegni bis, in quanto, già alla data di entrata in vigore della disposizione risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

Inoltre, sottolinea l’Agenzia, si determinerebbe la medesima conclusione anche in relazione al contributo di cui al decreto sostegni, qualora l’istante comunque fosse riconducibile alle «imprese in difficoltà», nel senso disposto dalla disciplina comunitaria.

In conclusione, ricorda l’Agenzia, il soggetto che ha usufruito del contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare la percezione indebitarestituendo in via spontanea il contributo, gli interessi e corrispondendo la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

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