Raccolta n. 11 del 2 novembre 2022 RACCOLTA MENSILE DELLE ORDINANZE INTERLOCUTORIE CIVILI E PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE – PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEI MESI DI OTTOBRE 2022 Relazioni e Documenti – Giurisprudenza Civile

Settore Civile
(a cura di Milena d’Oriano)
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RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA
Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 29634 dell’11 ottobre 2022,
Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Giudicepietro
TRIBUTI. Banche di credito cooperativo – Conferimento dell’azienda bancaria
a S.p.A., in luogo dell’adesione ad un gruppo – Prelievo istituito dall’art. 2, commi
3 bis e 3 ter del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016 –
Compatibilità con il diritto dell’Unione Europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte
UE ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Quinta Sezione civile, con riferimento al versamento obbligatorio in favore dello
Stato, condizionante la possibilità per le banche di credito cooperativo, con patrimonio
netto superiore ad una determinata soglia, di conferire l’azienda bancaria ad una società
per azioni, anziché di aderire ad un gruppo, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte
UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: se gli artt. 63 e ss., 101,
102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l’art. 2, commi 3-
ter e 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016, nella versione
applicabile ratione temporis, condizioni al versamento di una somma pari al 20 per cento del
patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo
aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di
euro, in luogo dell’adesione ad un gruppo, di conferire l’azienda bancaria ad una società
per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria,
modificando il proprio statuto in modo da escludere l’esercizio dell’attività bancaria e
mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c., assicurando ai
soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria
di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di
assistenza.
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TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE
ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17 ottobre 2022, Presidente
F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli
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MINORI. Provvedimenti provvisori “de potestate” – Revoca o modifica –
Complessità istruttoria – Conseguenze – Definitività di fatto – Ricorribilità in
Cassazione.
La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità
dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza
relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti
“de potestate” di natura provvisoria, avuto riguardo alla complessità istruttoria relativa alla
loro revoca o modifica ed alla conseguente definitività di fatto che gli stessi finiscono per
assumere.
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Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18 ottobre 2022, Presidente
F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli
FAMIGLIA. Assegno divorzile – Misura – Determinazione – Criteri – Periodo di
convivenza prematrimoniale – Durata – Valutabilità.
La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità
dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza
relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura
dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della
convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore
considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale
pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.
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Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 31785 del 27 ottobre 2022, Presidente
E. L. Bruschetta, Relatore E. Manzon
TRIBUTI. Tasse portuali – Decisione della Commissione UE del 4 dicembre
2020 – Disciplina ex comma 9 ter dell’art. 6 della l. n. 84 del 1994, introdotto dall’art.
4 bis del d.l. n. 68 del 2022 – Violazione degli artt. 30 e 107 TFUE – Compatibilità
del diritto interno con quello unionale – Necessità di riesame del consolidato
orientamento delle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione civile, in tema di tasse portuali, ha disposto la trasmissione degli atti
al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite,
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ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, rispetto alla consolidata giurisprudenza
delle Sezioni unite e della Sezione tributaria – secondo cui le autorità portuali vanno
qualificate come enti pubblici non economici e ricondotte nell’ambito soggettivo delle
pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché
i canoni da esse percepiti per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti
ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie
delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici – il quadro giuridico,
eurounitario e nazionale, circa la natura di dette autorità sia significativamente mutato a
seguito, prima, della Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 e, poi, dell’art.
4 bis del d.l. n. 68 del 2022, per cui sussistono rilevanti questioni interpretative, sia in
relazione alla denunciata violazione dell’art. 107 TFUE (che prevede il divieto di aiuti di
Stato a favore di “imprese” o “produzioni) che in relazione alla denunciata violazione
dell’art. 30 TFUE (che prevede il divieto di istituzione di dazi doganali e di tasse ad effetto
equivalente), che, con specifico riguardo al primo profilo, attinente alla compatibilità del
diritto interno con quello unionale, rendono necessario un riesame del consolidato
indirizzo delle Sezioni Unite già sopra menzionato.

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FONTE http://www.cortedicassazione.it

 

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