La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), con i commi da 78 a 85 dell’articolo 1, ha previsto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
La regolarizzazione si realizza adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a cui deve aggiungersi l’imposta sul valore aggiunto (Iva) nel solo caso di riduzione del magazzino.
Il presente lavoro illustra l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le relative modalità di versamento, gli effetti dell’adeguamento, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nella quale dovranno essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione stessa, con l’esame infine dei profili contabili dell’operazione.
Si continui a leggere in
FONTE
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/
(0)