Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di imposta di registro, hanno affermato che l’atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società, ma soltanto gli enti diversi da queste.
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