La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024 (Pres. De Franco, Rel. Condello), ha chiarito le modalità di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, intestate a società fiduciarie.
La Corte, più nel dettaglio, ha risolto la questione se il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di una s.r.l., debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o, piuttosto, quella del pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 C.c. e, infine, se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo (ovvero a società fiduciarie).
La quota di partecipazione in una s.r.l., ricorda la Corte, poiché esprime una posizione contrattuale caratterizzata da un autonomo valore di scambio, è qualificabile come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 C.p.c.: pur non potendo considerarsi come bene materiale al pari dell’azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi; conseguentemente, essa va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.
L’art. 2471 C.c., nell’affermare l’espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico della qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale, e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: difatti, se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a quelle tipizzate dal codice di rito.
Secondo il citato art. 2471 C.c., le partecipazioni di s.r.l. possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare: il pignoramento diretto, o documentale, deve essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio.
La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente, e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 C.c. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese: la società è, quindi, coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti “riflessi” del pignoramento.
Considerato, poi, che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità, l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Il mandato fiduciario, ricorda la Corte, ricostruendone dal punto di vista normativo l’istituto, è privo di una autonoma disciplina, ed è stato definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 C.c.
In base alla L. 1966/1939 ed al regolamento attuativo di cui al D.M. 16/01/1995, l’incarico di amministrazione fiduciaria ha la forma del contratto di mandato ed è regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.
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